pane neroSta diffondendosi l’uso del cosiddetto “pane nero”, che dovrebbe contenere carbone vegetale. Il Ministero della Salute fornisce alcuni chiarimenti e arriva uno stop

alla pubblicizzazione di effetti benefici quando il carbone è presente solo come colorante.

Per parlare di proprieta benefiche “antiflatulenza”, bisogna avere un quantitativo accertato e far riferimento alla normativa in materia. Ossia il “regolamento UE n. 432/2012″ relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari diverse. Nell’allegato di questo provvedimento per il carbone attivo è riportata una precisa indicazione: “il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”.

Non si può parlare di pane. Bensì di “prodotto della panetteria fine”.

Di seguito il testo della circolare del 22 dicembre 2015

‘OGGETTO: Prodotti della panetteria con aggiunta di carbone vegetale  

Con riferimento alla questione di cui all’oggetto, tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento, pervenute dalle varie associazioni di categoria, circa la crescente diffusione sul mercato di prodotti della panificazione connotati dalla presenza di carbone vegetale (c.d. “pane nero”), accompagnata da differenti modalità di presentazione del prodotto, per parte di competenza si rappresenta quanto segue. Alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia si ritiene che:

1. è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E);

2. non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67);

3. non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.’  

Quanto Carabone vegetale è possibile impiegare?

A seguito di numerose richieste di chiarimenti, il ministero chiarisce che “la normativa vigente non fissa per tale colorante una quantità massima d’impiego ma esso può essere utilizzato alla dose “quantum satis” secondo le buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiore a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore” .

Il colorante E153 è raggruppato ed indicato come Gruppo II: coloranti alimentari autorizzati quantum satis.

E153 e/o Carbone vegetale e/o Nero vegetale è consentito in ‘Tutti gli alimenti indicati nell’allegato, Parte E del regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, i formaggi aromatizzati non stagionati di cui alla categoria 01.7.1, le croste di formaggio commestibili di cui alla categoria 01.7.3, la mostarda di frutta di cui alla categoria 04.2.4.1, i prodotti da forno fini di cui alla categoria 07.2etc….’

E’ vietato in ‘Tutti gli alimenti riportati nell’allegato, Parte A, tabella n. 2 del regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, il burro, il formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato), il pane e prodotti simili, la pasta e gli gnocchi, gli zuccheri, i succhi e nettari di frutta, il sale, succedanei del sale, le spezie e miscugli di spezie,  il miele, il malto, etc’

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